Dopo una prima fase di sperimentazione l’Assegno di Ricollocazione è entrato a regime con la Delibera n.14/2018 del Consiglio di Amministrazione Anpal.
Si tratta di una Misura di Politica Attiva introdotta con il D.lgs. 150/2015 grazie alla quale è possibile richiedere gratuitamente l’assistenza personalizzata durante il processo di reinserimento lavorativo.
L’Assegno di Ricollocazione – AdR – può essere richiesto da coloro che percepiscono la NASpI – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego da almeno quattro mesi e da chi proviene da famiglie svantaggiate che percepiscono il Reddito d’Inclusione – REI.
A queste persone si aggiungono anche i lavoratori a rischio di licenziamento per crisi aziendali che possono, entro un mese dalla sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione, prenotare in anticipo l’AdR.
Non può richiedere l’Assegno chi invece sta già usufruendo di misure di accompagnamento al lavoro o chi partecipa ad altri progetti regionali legati al ricollocamento.
Il servizio può essere erogato dai centri per l’impiego o da soggetti privati accreditati sia a livello nazionale che regionale.
Questi ultimi devono segnalare il proprio interesse sul sito di Anpal per essere inseriti in una apposita lista e al momento della richiesta la persona interessata può scegliere il soggetto erogatore.
Il servizio di assistenza intensiva nella ricerca attiva del lavoro rivolto ai titolari dell’AdR si divide in due fasi.
La prima – assistenza alla persona e tutoraggio – consiste nell’assegnazione del tutor e nella definizione del programma personalizzato.
La seconda – analisi approfondita delle opportunità lavorative – riguarda la promozione del profilo del destinatario dell’Assegno, la selezione delle offerte di lavoro a lui adeguate e l’assistenza durante la selezione e l’inserimento lavorativo.
La prestazione può avere una durata massima di sei mesi ma è possibile prolungarla per altri sei con valido motivo.
Se, grazie al servizio effettuato, la persona trova un impiego viene raggiunto il successo occupazionale e il soggetto erogatore potrà chiedere la realizzazione dell’Assegno di Ricollocazione.
L’ammontare dipende dal tipo di contratto stipulato con il nuovo datore di lavoro e dalla profilazione. Più il destinatario è lontano dal mercato di lavoro, più alto è l’indice di profilazione ed dunque anche l’importo dell’AdR.
Saranno gratificati maggiormente i contratti a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, non interrotti nei primi 12 mesi e il loro contributo varia da 1000 a 5000 euro.
Per i contratti a tempo determinato di durata minima di 6 mesi, il valore dell’Assegno sarà compreso tra 500 e 2500 euro mentre i contratti a termine di almeno tre mesi firmati nelle regioni “meno sviluppate”, quali Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, prevedono un compenso da 250 a 1250 euro.
In caso di mancato inserimento al lavoro, il soggetto erogatore potrà ricevere un Fee4Services – vale a dire una quota fissa per il servizio svolto pari a €106,50, dopo la conclusione della prima fase di assistenza intensiva.
Tutte le attività realizzate devono essere tracciabili nel Sistema informativo unitario dell’Anpal.
La persona cui viene assegnato l’AdR deve rispettare le condizioni previste nel patto di servizio.
Nel caso ad esempio di mancata partecipazione agli incontri prestabiliti o di non accettazione di una offerta di lavoro congrua, come conseguenza potrà esserci la riduzione di una mensilità di sostegno al reddito o nei casi estremi, la perdita dello stato di disoccupazione.