L’accesso dei soggetti privati alla gestione dei servizi al lavoro pubblici viene disciplinato dall’istituto dell’accreditamento.
Introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003 – il cd Decreto Biagi – e modificato dal D.Lgs. 150/2015 per il riordino della normativa in materia di politiche attive e di servizi per il lavoro, l’accreditamento è il provvedimento mediante il quale le Regioni riconoscono ad un Operatore, pubblico e privato, l’idoneità ad erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento e a partecipare alla rete dei servizi per il mercato del lavoro.
L’accreditamento regolamenta quindi l’erogazione dei servizi al lavoro realizzata mediante una azione di cooperazione tra operatori pubblici e operatori privati.
I diversi sistemi di accreditamento regionale si distinguono per l’ampiezza di attività che possono essere erogate dagli operatori accreditati e per le prestazioni riservate esclusivamente alle strutture pubbliche dei Centri per l’Impiego.
Sono due i modelli che emergono nelle Regioni in cui attualmente l’accreditamento è operativo: un modello paritario a canale unico e un modello complementare a doppio canale.
Il primo modello, adottato dalla sola regione Lombardia è caratterizzato dalla presenza di un quasi mercato di offerta del servizio pubblico e prevede che i CPI provinciali debbano anch’essi dotarsi dell’accreditamento e gareggiare in posizione paritaria con gli altri erogatori accreditati.
Il modello complementare a doppio canale, adottato dalle altre regioni, prevede invece l’intervento di operatori accreditati selezionati che vanno ad integrare l’offerta dei Centri per l’Impiego pubblici che non hanno l’obbligo di accreditarsi e svolgono le attività propedeutiche all’accesso dell’utente al mercato dell’intermediazione.
In generale le attività affidate dalle Regioni agli operatori accreditati sono riconducibili a tre macro categorie: servizi per l’orientamento al lavoro, servizi formativi, servizi per l’intermediazione tra domanda e offerta mentre i Centri per l’Impiego svolgono attività di tipo amministrativo tra cui la certificazione dello stato di disoccupazione e la verifica della disponibilità al lavoro per l’applicazione della condizionalità.
Possono richiedere l’accreditamento le Agenzie per il lavoro – di cui all’art. 4 e all’art. 6 del D.lgs. 276/2003- che, in qualità di operatori autorizzati del mercato del lavoro, svolgono la funzione di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Accanto a queste due tipologie di soggetti, diversi modelli regionali individuano ulteriori soggetti accreditabili come società di capitali, associazioni, società cooperative, enti pubblici ecc.
Per l’accreditamento sono prevalentemente richiesti requisiti giuridico/finanziari, strutturali/infrastrutturali e professionali. A questi alcune regioni aggiungono anche requisiti attestanti le relazioni con il territorio e requisiti di efficacia e di efficienza nelle attività realizzate.
Oltre ai regimi di accreditamento regionali, il D.Lgs. 150/2015, riconosce alle Agenzie per il lavoro già autorizzate la facoltà di richiedere all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – Anpal l’accreditamento ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.
Tutti i soggetti accreditati a livello nazionale e regionale sono iscritti Albo Nazionale istituito dall’Anpal dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.