La Regione Lazio ha definito un sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro a doppio canale fondato sulla cooperazione tra servizi per l’impiego pubblici ed operatori privati.
I Centri per l’Impiego rimangono i principali erogatori del servizio pubblico con competenze in materia di gestione dell’elenco anagrafico dei lavoratori, dello stato di disoccupazione e del patto di servizio ma vengono affiancati, in un’ottica di integrazione e complementarietà, da operatori privati accreditati ai servizi al lavoro.
L’affidamento dei servizi al lavoro ai soggetti accreditati avviene in via diretta o tramite procedure di evidenza pubblica.
I servizi sono qualificati dalla Regione in “generali obbligatori” e “specialistici facoltativi”.
I primi consistono nelle attività di :
- prima informazione
- orientamento di primo livello
- orientamento specialistico o di secondo livello
- incontro tra domanda e offerta e accompagnamento al lavoro.
Sono invece servizi specialistici facoltativi i:
- servizi di tutorship e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione e della ricollocazione professionale;
- servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese;
- servizi di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone con disabilità
- servizi per l’avviamento a un’iniziativa imprenditoriale;
- servizi per l’avviamento a un’esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all’estero.
Ciascun servizio viene ricondotto ad una specifica Area funzionale e, per ciascun’Area funzionale, la Regione declina nel dettaglio le prestazioni e le attività che la compongono.
I servizi generali devono essere obbligatoriamente erogati dagli operatori che richiedono l’accreditamento e sono propedeutici rispetto all’accreditamento ai servizi specialistici.
Gli operatori accreditati sono inoltre obbligati ad erogare i servizi – sia obbligatori che e facoltativi – senza alcun onere per gli utenti.
Possono, molto sinteticamente richiedere l’accreditamento: soggetti costituiti nella forma di società di capitali, di società cooperative ed i loro consorzi; Agenzie private del lavoro, Università, fondazioni ITS, scuole secondarie di secondo grado, CCIAA, associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, Enti bilaterali, Comuni, Fondazione Lavoro, soggetti accreditati per attività di formazione e di orientamento, istituti di patronato.
Per l’accreditamento, oltre a requisiti strutturali è imprescindibile l’espressa dichiarazione, tra gli scopi e fini istituzionali, di attività riconducibili ai servizi per il lavoro e la disponibilità di almeno una sede operativa nella regione.
Sono inoltre richiesti specifici requisiti professionali con la presenza del:
- responsabile organizzativo (RO);
- operatore del mercato del lavoro (OML);
- operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (OMLS).
Al fine di monitorare e valutare l’efficienza, l’efficacia e la qualità del soggetto accreditato e dei servizi erogati viene definito dalla Regione il sistema di monitoraggio e valutazione e degli standard minimi di efficacia, efficienza e qualità del sistema regionale dei servizi per il lavoro.