La Regione Emilia Romagna ha approvato una nuova legge per la regolamentazione dei tirocini extracurriculari che entrerà in vigore dal 1 luglio 2019.
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che non si configura come rapporto di lavoro e può essere promosso da più soggetti quali enti di formazione accreditati ed enti accreditati per le politiche attive del lavoro,
Inteso come misura di politica attiva è finalizzato “a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo” (art. 24 LR n. 1/19).
La legge introduce maggiori tutele per i tirocinanti e prevede un sistema di autorizzazione preventiva e tempestiva rilasciata dall’Agenzia per il Lavoro entro 10 giorni dal recepimento della documentazione in modo da garantire la correttezza e la conformità del percorso.
Promosso da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e al tirocinante, il tirocinio viene regolato da una apposita convenzione e da un progetto formativo individuale che fa riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche.
I soggetti ospitanti non potranno realizzare più di un tirocinio con la stessa persona e non potranno ospitare tirocinanti che abbiano già lavorato nei due anni precedenti presso la stessa realtà con qualunque forma contrattuale.
Il tirocinante inoltre non potrà essere utilizzato per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti nel progetto formativo individuale.
La durata massima prevista per tutti i tirocini è di 6 mesi tranne per quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio con durata di 12 e per persone disabili con durata di 24 mesi mentre la durata minima non può essere inferiore a due mesi.
Al tirocinante viene corrisposta una indennità di almeno 450 euro mensili se partecipa alle attività per almeno il 70 per cento della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo.
Oltre al monitoraggio delle caratteristiche dei tirocinanti e dei successivi inserimenti lavorativi, la nuova legge prevede anche l’individuazione e la programmazione da parte della Giunta Regionale di attività di controllo in stretta integrazione con l’Ispettorato del Lavoro.
Vengono inoltre introdotte nuove sanzioni che in caso di violazioni prevedono per il soggetto promotore e il soggetto ospitante il divieto di attivare ulteriori tirocini per un periodo che va dai 12 mesi fino all’interdizione permanente.