Il sistema di accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta si ispira alla promozione della cooperazione tra i servizi pubblici per l’impiego e gli operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati in raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
La disciplina qualifica l’accreditamento quale “titolo di legittimazione per operare come soggetto all’interno del sistema regionale dei servizi per il lavoro e accedere ai finanziamenti regionali, garantendo ai lavoratori ed alle persone in cerca di occupazione gratuità di accesso ai servizi”.
Attraverso l’istituto dell’accreditamento, viene quindi riconosciuto ad un soggetto pubblico o privato l’idoneità ad erogare sul territorio regionale servizi per il lavoro nell’ambito delle politiche attive riconosciute dalla regione anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche.
I soggetti accreditati agiscono a supporto delle strutture pubbliche ed in particolare dei CPI e del Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati – sistema a doppio canale – mentre il ruolo di coordinamento e di regia resta in capo alle strutture regionali.
Con riferimento alla erogazione dei servizi legati all’attuazione delle politiche attive regionali l’accreditamento costituisce requisito preliminare ai fini dell’affidamento degli stessi da parte della regione (accreditamento candidatura).
Gli standard dei servizi regionali sono riconducibili alle seguenti aree di servizio:
Area A: Accoglienza e informazione di primo livello;
Area B: Primo orientamento e accesso ai servizi di politica attiva;
Area C: Preselezione e incrocio domanda/offerta;
Area D: Orientamento specialistico e misure di accompagnamento;
Area E: Azioni specialistiche su soggetti svantaggiati, tra cui i disabili.
All’atto della domanda in una logica integrata i soggetti richiedono l’accreditamento per i servizi previsti dalle aree A,B,C,D per sostenere le persone nell’inserimento o reinserimento al lavoro e rafforzare l’incontro domanda/offerta di lavoro.
Possono inoltre accreditarsi per l’erogazione di servizi specialistici riconducibili all’area E.
La normativa regionale prevede per l’accreditamento requisiti generali, giuridici, finanziari e strutturali oltre alla dotazione di specifiche figure professionali.
Presso ogni sede operativa deve infatti essere individuato un Responsabile organizzativo per il coordinamento delle sedi operative sul territorio regionale e un Operatore dei servizi per il lavoro con i requisiti idonei a garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita.
Il soggetto accreditato deve anche dotarsi entro e non oltre sei mesi dal rilascio dell’accreditamento di una Carta dei Servizi sui servizi che offre, sui diritti e doveri degli utenti e sulle procedure di reclamo e di controllo.
Viene istituito presso la struttura regionale competente l’Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro.
Per il monitoraggio degli standard di servizi e delle misure di politica attiva del lavoro la Regione ha adottato un modello unitario che prevede la misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati stabilita da specifici atti di programmazione.
La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi svolti dai soggetti accreditati è uno dei criteri essenziali per il mantenimento dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco.