Accreditamento Area 2 Servizi al Lavoro Regione Emilia Romagna Politiche attive del lavoro

      

Con l’accreditamento per i servizi al lavoro i soggetti privati dell’Emilia Romagna fanno parte, assieme ai soggetti pubblici, della Rete Attiva per il Lavoro per dare servizi a chi cerca e offre lavoro.

Oltre all’Area 1 di accreditamento relativa alle prestazioni standard per le persone e i datori di lavoro la Regione ha previsto, in coerenza con la legge 14 del 2015, una area specifica – l’Area 2 – per le prestazioni rivolte all’inserimento lavorativo e all’inclusione delle persone fragili e vulnerabili.

La normativa regionale fissa requisiti generali e specifici che i soggetti privati già autorizzati all’attività di intermediazione nazionale o regionale devono possedere.

Tra questi il possesso di almeno una sede operativa per ogni ambito distrettuale dell’Emilia Romagna in cui intendono accreditarsi e dove risulti attivato un sistema stabile di relazioni con le aziende, con gli altri soggetti del territorio quali scuole, università, enti di formazione, comuni, ecc. e con le strutture pubbliche che operano nel sociale e nel sanitario.

Deve anche essere assicurato per le persone fragili e vulnerabili un servizio di orientamento tramite un esperto con competenza specialistica certificata dalla Regione.

Il servizio è funzionale  alla costruzione di un percorso di riattivazione per le persone in stretto raccordo con le misure sociali e sanitarie definite nel “Programma personalizzato di intervento” previsto dalla L.R.14/2015 e che costituiscono l’oggetto del Patto di Servizio ai sensi del D.Lgs. 150/2015.

Per le persone che si trovano in particolari situazioni di difficoltà viene infatti definito un programma integrato di azioni per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale cui partecipano operatori dei servizi per il lavoro, del sociale e della sanità.

Sulla base di tale programma le persone vengono indirizzate al soggetto accreditato selezionato tramite avvisi pubblici e competente a livello territoriale.

A questo proposito i soggetti privati accreditati per l’Area 2 hanno di recente partecipato all’Invito regionale per la presentazione di azioni e di interventi finanziati finalizzati all’inserimento al lavoro, l’inclusione sociale e l’autonomia attraverso il lavoro delle persone fragili e vulnerabili

Sono attualmente in corso di attivazione le operazioni approvate nei singoli ambiti distrettuali.

I soggetti accreditati in raccordo con gli operatori del sociale e della sanità – equipe multi professionale – realizzeranno le azioni di politica attiva previste riferite alle aree indicate nell’Invito: orientamento, laboratori formativi di orientamento specialistico per la ricerca attiva del lavoro, accompagnamento al lavoro, sostegno nei contesti formativi e nei contesti lavorativi.

 

Rete Federazione Regionale Servizi Formativi Emilia Romagna Politiche attive

 

La Rete Federazione Regionale Servizi Formativi Emilia Romagna – articolazione territoriale della Confederazione Servizi Formativi– promuove e attiva nel territorio servizi per chi cerca lavoro.

Composta da IDEA, ENFAP EMILIA ROMAGNA, C. di F.P. FONDAZIONE ALBERTO SIMONINI, ZENIT Srl, WARRANTRAINING Srl,  fa parte della “Rete attiva per il lavoro” dell’Emilia Romagna così come stabilito nel Patto per il Lavoro.

In via integrativa e non sostitutiva dei servizi pubblici, collabora con i Centri per l’Impiego per completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione dei servizi per il lavoro a favore di cittadini ed imprese.

La Rete, essendo in grado di fornire una offerta completa e stabile di servizi acquisibili, accessibili e appropriati alle esigenze degli utenti,  è accreditata dalla Regione nell’Area 1 per  prestazioni  rivolte sia alle persone che ai datori di lavoro.

Le sedi operative sono collocate a Bologna, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Ravenna e Modena, territori dove gli enti hanno creato rapporti stabili e consolidati con imprese, soggetti pubblici e privati.

I  servizi offerti alle persone vanno dalla erogazione di informazioni all’orientamento di primo e secondo livello, all’accompagnamento al lavoro e alla formazione, alla formalizzazione e certificazione delle competenze.

A questi si aggiungono servizi specifici per le imprese di consulenza e sostegno alla soddisfazione del fabbisogno professionale, incontro domanda/offerta di lavoro, supporto nella gestione delle comunicazioni e delle assunzioni obbligatorie.

Già operativi nei diversi contesti, gli enti condividono in specifici incontri di lavoro modalità, procedure e strumenti valorizzando al meglio le singole esperienze e professionalità  per rispondere, in una logica di rete,  a più bisogni nei diversi fronti.

Scopo della rete è infatti quello di condividere risorse e conoscenze e accrescere così, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la qualità dell’offerta.

Nello specifico è quello di dare concrete possibilità e opportunità di lavoro alle persone che lo richiedono con azioni di politiche attive che aumentino l’occupazione e incrementino la produttività delle imprese.

L’accreditamento per i servizi al lavoro

L’accesso dei soggetti privati alla gestione dei servizi al lavoro pubblici viene disciplinato dall’istituto dell’accreditamento.

Introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003 – il cd Decreto Biagi – e modificato dal D.Lgs. 150/2015 per il riordino della normativa in materia di politiche attive e di servizi per il lavoro, l’accreditamento è il provvedimento mediante il quale le Regioni riconoscono ad un Operatore, pubblico e privato, l’idoneità ad erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento e a partecipare alla rete dei servizi per il mercato del lavoro.

L’accreditamento regolamenta quindi l’erogazione dei servizi al lavoro realizzata mediante una azione di cooperazione tra operatori pubblici e operatori privati.

I diversi sistemi di accreditamento regionale si distinguono per l’ampiezza di attività che possono essere erogate dagli operatori accreditati e per le prestazioni riservate esclusivamente alle strutture pubbliche dei Centri per l’Impiego.

Sono due i modelli che emergono nelle Regioni in cui attualmente l’accreditamento è operativo: un modello paritario a canale unico e un modello complementare a doppio canale.

Il primo modello, adottato dalla sola regione Lombardia è caratterizzato dalla presenza di un quasi mercato di offerta del servizio pubblico e prevede che i CPI provinciali debbano anch’essi dotarsi dell’accreditamento e gareggiare in posizione paritaria con gli altri erogatori accreditati.

Il modello complementare a doppio canale, adottato dalle altre regioni, prevede invece l’intervento di operatori accreditati selezionati che vanno ad integrare l’offerta dei Centri per l’Impiego pubblici che non hanno l’obbligo di accreditarsi e svolgono le attività propedeutiche all’accesso dell’utente al mercato dell’intermediazione.

In generale le attività affidate dalle Regioni agli operatori accreditati sono riconducibili a tre macro categorie: servizi per l’orientamento al lavoro, servizi formativi, servizi per l’intermediazione tra domanda e offerta mentre i Centri per l’Impiego svolgono attività di tipo amministrativo tra cui la certificazione dello stato di disoccupazione e la verifica della disponibilità al lavoro per l’applicazione della condizionalità.

Possono richiedere l’accreditamento le Agenzie per il lavoro – di cui all’art. 4 e all’art. 6 del D.lgs. 276/2003-  che, in qualità di operatori autorizzati del mercato del lavoro, svolgono la funzione di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Accanto a queste due tipologie di soggetti, diversi modelli regionali individuano ulteriori soggetti accreditabili come società di capitali, associazioni, società cooperative, enti pubblici ecc.

Per l’accreditamento sono prevalentemente richiesti requisiti giuridico/finanziari, strutturali/infrastrutturali e professionali. A questi alcune regioni aggiungono anche requisiti attestanti le relazioni con il territorio e requisiti di efficacia e di efficienza nelle attività realizzate.

Oltre ai regimi di accreditamento regionali, il D.Lgs. 150/2015, riconosce alle Agenzie per il lavoro già autorizzate la facoltà di richiedere all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – Anpal l’accreditamento ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

Tutti i soggetti accreditati a livello nazionale e regionale sono iscritti Albo Nazionale istituito dall’Anpal dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del  lavoro.