L’autorizzazione alla intermediazione di lavoro Incontro domanda offerta di lavoro

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Nel nostro paese l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro è svolto da soggetti pubblici e privati secondo un sistema misto avviato alla fine degli anni 90 con l’estensione dei soggetti titolari dell’intermediazione di lavoro.

Nascono nel 1997 per la prima volta in Italia con la legge n.196 –  c.d. Pacchetto Treu –  le Agenzie di Lavoro Interinale autorizzate a stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo mentre con il D.Lgs. 469/97, oltre alla modifica dei vecchi uffici di Collocamento in Centri per l’Impiego, viene abolito il monopolio pubblico del Collocamento con l’istituzione  delle Agenzie private di mediazione.

Prima di allora infatti l’intermediazione di manodopera era caratterizzata dal monopolio dello Stato, unico soggetto titolare dell’intermediazione tra chi cercava e offriva lavoro attraverso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la rete territoriale degli Uffici di Collocamento e della Massima Occupazione.

Ma è con il D. Lgs. 276 del 2003 che viene istituito un apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e identificato un unico regime di autorizzazione, fermo restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale.

L’autorizzazione è il provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori pubblici e privati denominati agenzie per il lavoro, allo svolgimento delle attività di intermediazione ed altri servizi per il Mercato del lavoro a livello nazionale.

Lo stesso concetto di intermediazione viene ampliato, comprendendo tra le attività la raccolta dei CV, la preselezione, e costituzione della banca dati, la promozione e gestione dell’incontro domanda e offerta di lavoro, l’orientamento professionale, la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’ inserimento lavorativo.

Al sistema pubblico dei Centri per l’Impiego vengono così affiancate le Agenzie per il Lavoro di cui all’ Art. 4 e 6 del D. Lgs 276/2003.

Le Agenzie per il Lavoro di cui all’Art. 4  sono quegli operatori privati – società di persone, di capitali e cooperative- autorizzate sulla base del possesso di specifici requisiti  logistici, patrimoniali, professionali.

Esse possono svolgere attività di somministrazione di lavoro di tipo generalista e di tipo specialista, intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

Le Agenzie per il Lavoro di cui all’ Art. 6 – regimi particolari di autorizzazione – sono autorizzate alla sola attività di intermediazione in base al possesso di alcuni requisiti.

Rientrano in questo regime Università pubbliche e private, Istituti di scuola secondaria superiore, Comuni, Camere di Commercio, Associazioni dei datori di lavoro e Sindacati, Enti bilaterali e Patronati, Onlus che hanno come scopo la tutela del  lavoro, l’assistenza e la promozione di attività imprenditoriali e la tutela della disabilità, Consulenti del  lavoro, Gestori di siti Internet, Enpals.

L’autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale può essere concessa anche dalle Regioni.

L’autorizzazione viene rilasciata dalla regione in cui ha sede l’agenzia e consente di operare solo nell’ ambito ristretto al territorio regionale

Le agenzie per il lavoro autorizzate a livello nazionale e regionale sono iscritte all’ Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro suddiviso in cinque sezioni in base alla tipologia del servizio offerto.

L’iscrizione certifica quali sono gli enti autorizzati a operare legittimamente nel mercato del lavoro e rappresenta la condizione essenziale per operare nel campo dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e offrire i relativi servizi.

 

 

 

formazione per immagini

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Il riconoscimento del valore educativo dell’immagine è cosa antica, basti pensare al ruolo che l’arte sacra ha avuto nella predicazione evangelica e nella catechesi (per l’istruzione dei non letterati, che imparavano dalle immagini come fossero libri; per imprimere più fermamente nella memoria i misteri e gli esempi dei santi, rappresentati quotidianamente dinanzi agli occhi; per ravvivare la pietà, che viene più efficacemente evocata da ciò che si vede che non da ciò che si sente).

Un ruolo che oggi, nella civiltà dell’immagine, esce rafforzato.

Un’immagine può esprimere molto più della stessa parola, dal momento che è oltremodo efficace il suo dinamismo di comunicazione e di trasmissione del messaggio. Lo sappiamo bene, dato che viviamo nel mezzo di una cultura globale nella quale dominano le immagini che formano e definiscono i nostri valori e la nostra identità (spot televisivi, cartelloni pubblicitari, Internet, blog, videogiochi sono tutti mezzi visivi che esprimono, riflettono, comunicano in forme sensoriali contenuti e valori culturali).

Gli istruttori esperti sanno bene che una buona dimostrazione è il mezzo più efficace per favorire l’apprendimento. La naturalezza di questo tipo di apprendimento non ha riscontro in nessun’altra forma di apprendimento: tutto avviene apparentemente con la massima facilità.

Oggi ogni persona che lavora ha i mezzi (anche un semplice telefonino) per immortalare il proprio lavoro sul campo e di fatto frequentemente lo fa, per documentare i problemi incontrati, le fasi di lavorazione e il risultato finale, per comunicare con i propri clienti, per tenere traccia nei propri archivi dei lavori svolti, etc.

Di qui l’idea della formazione per immagini, da costruire raccogliendo le foto scattate dai lavoratori sul luogo di lavoro.

Le foto diventano la documentazione su come si fa il lavoro e su come si risolvono i problemi, materiale di studio a disposizione di tutti i lavoratori. Nonchè patrimonio di know-how aziendale che dimostra la capacità operativa dell’impresa.

La formazione per immagini trova un naturale campo di applicazione (anche) nel training on the job. Le foto (prassi quotidiana dell’attività in campo) documentano l’attività svolta sul campo e allo stesso tempo possono essere utilizzate come materiali didattici del training on the job nello scambio tra il docente/tutor e il lavoratore.

Formare con le immagini permette di promuovere quei processi cognitivi che vengono attivati dalla stessa percezione: la capacità di riconoscimento della realtà, di coordinamento logico, di memorizzazione, di astrazione, di sintesi.

Ogni immagine proposta deve fare riferimento a schemi già detenuti dall’allievo, conoscere significa “riconoscere”: non si può imparare niente che almeno in parte non sia già nella nostra disponibilità, le rappresentazioni di ciò che osserviamo ci sono offerte soltanto se possiamo collegarle con un’azione o una situazione simile a quella che si trova già nella nostra memoria.

E’ dunque un tipo di formazione che ben si attaglia al training on the job in contesti noti, dove si può agevolmente collegare il nuovo al vecchio, quello che c’è da imparare a quello che già si conosce.

Per essere definita formazione per immagini non è però sufficiente che la foto rappresenti o descriva un’attività lavorativa. E’ invece necessario che instauri un rapporto formativo pratico fra la procedura operativa fotografata e chi, guardandola, scopre come va fatto il lavoro.

Il successo della formazione sarà agevolato dalla specificità della procedura operativa e dalla soluzione tecnica scoperta da chi la guarda.

Quindi la formazione per immagini è una raffinata forma di insegnamento che trasforma la soluzione operativa in immagine e ne consente la più ampia diffusione tra i lavoratori.